Il mondo del lavoro è complesso e variegato. Le normative a cui si deve far riferimento sono molto complesse incluse le casistiche che possono chiamare in causa le varie parti (datori di lavoro e dipendenti).
E’ difficile orientarsi in una disciplina così articolata e complessa, ed è quindi consigliabile affidarsi ad un avvocato o uno studio specializzato in diritto del lavoro oggi anche online tramite siti specializzati come avvocatodefelice.com.
Quando si parla di diritto del lavoro si fa riferimento alla disciplina che fa parte del diritto privato e che si occupa dei vari rapporti tra datore di lavoro e dipendente; inoltre rientrano sotto il controllo di questa disciplina anche il diritto sindacale (regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali) e il diritto previdenziale (previdenza sociale ed assicurazioni). Di seguito sono elencate le caratteristiche del diritto del lavoro in Italia.
Le fonti del diritto del lavoro
Le fonti del diritto del lavoro sono: la Costituzione Italiana, leggi e atti aventi forza di legge, il Codice Civile e il Contratto Collettivo Nazionale. La competenza legislativa in materia di diritto del lavoro in Italia è divisa tra lo Stato e le Regioni.
Per quanto riguarda la Costituzione, il lavoro viene riconosciuto subito come valore fondante della Repubblica (articolo 1) e tutelato in tutte le sue forme (articolo 35). Dello stesso tenore è quanto disposto dall’articolo 2060 del Codice Civile (“il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali “); il Codice contiene definizioni e prescrizioni di carattere generale, come ad esempio quella del lavoratore subordinato: “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore “.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (spesso abbreviato in CCNL) è stato introdotto per la prima volta nel 1927 (all’epoca si chiamava Carta Nazionale del Lavoro) ma acquisì valore giuridico solo a partire dal 1941. Ad oggi esistono CCNL per svariate categorie di lavoratori oltre a specifiche ‘tipologie’ di contratto (nazionali, regionali, territoriali e aziendali).
Il rapporto tra le fonti del diritto
Nel diritto del lavoro ci sono i rapporti (gerarchici e non solo) esistenti tra le varie fonti del diritto stesso.
Tra il CCNL e la legge prevale tendenzialmente quest’ultima (il rapporto è di tipo gerarchico); ciò significa che le disposizioni del contratto possono ‘prevalere’ solo a vantaggio dei lavoratori salvo i casi in cui sia proprio la legge a prevede, per determinati casi di specie, contrattazioni collettive di segno diverso.
Tra due CCNL dello stesso livello vige un rapporto paritario per cui il contratto successivo può modificare, anche in senso negativo; infine, esiste un rapporto di specialità tra il CCNL e il contratto aziendale. In sostanza, prevale la fonte di diritto più vicina al rapporto da regolamentare; in sostanza, ciò vuol dire che ogni contratto può derogare all’altro, sia in senso migliorativo che peggiorativo. In generale, è la legge a porsi al vertice di una gerarchia composta dai vari tipi di CCNL benché vi siano casi in cui sia la stessa legge ad individuare alcuni ambiti di competenza esclusiva dei contratti collettivi nazionali.
Alcune materie che più di altre possono rientrare nella sfera di competenza esclusiva dei CCNL sono: rapporti con sindacati e fornitori, lavoro a domicilio, premi di produzione, trasferimento o distacco dei dipendenti, orari di lavoro (con relativa flessibilità), attribuzione di mansioni specifiche, ferie, indennità, abbigliamento tecnico da lavoro, formazione professionale e riqualificazione del lavoratore, pari opportunità, inserimento di lavoratori disabili, dotazione di strumentazione informatica e utilizzo di internet, volontariato, assicurazione sul lavoro e regime previdenziale.
Normativa Diritto del Lavoro
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