Matrimonio
Comunione e separazione dei beni, principio del matrimonio
La legge n. 151 del 19 maggio 1975 stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio si applichi automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Al momento del matrimonio, sia che si tratti di rito civile che religioso, gli sposi possono derogare la norma scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. La scelta deve essere dichiarata, al termine della cerimonia, all’ufficiale di stato civile o al sacerdote, inoltre può essere comunicata anche al momento della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni viene annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Se gli sposi non dichiarano questa scelta, la legge considera automaticamente, come regime patrimoniale familiare, la comunione dei beni.
Qualsiasi variazione successiva deve avvenire davanti ad un notaio con atto pubblico.
Per coloro che hanno contratto matrimonio prima del 20.09.1975, si applica automaticamente, da tale data, il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Col regime patrimoniale in comunione dei beni, i beni acquistati dai coniugi insieme, o individualmente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune ad entrambi con la proprietà pari al 50% indipendentemente dall’apporto reale di ognuno.
Fanno parte del patrimonio comune:
I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente. In caso di disaccordo si ricorrere alla decisione di un giudice.
Sono esclusi dal patrimonio comune (art. 177 – 178 e 179 del Codice Civile):
Con la separazione dei beni gli sposi mantengono la titolarità esclusiva non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio ma anche di quelli conseguiti durante il matrimonio.
Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l’amministrazione degli stessi che può essere anche assegnata all’altro coniuge tramite una procura.
Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.