Separazione e Divorzio
Questa particolare branca del diritto si interessa anche della famiglia in senso stretto, intesa come nucleo familiare, composto dai coniugi e dai loro figli, stabilisce quali sono i reciproci diritti e doveri tra i membri della famiglia e disciplina compiutamente i rapporti familiari nel momento patologico (ed eventuale) della separazione e del divorzio.
In questa fase di grande conflittualità, ove ciascun coniuge, almeno nella maggior parte dei casi, non riesce a mantenersi lucido e sereno, si inserisce (o si può inserire) il lavoro dell’avvocato, che ha il compito di illustrare chiaramente al cliente, in procinto di separarsi, quali diritti e doveri egli abbia nei confronti dell’altro coniuge e dei figli, e di assisterlo sia nella fase pre-giudiziale che in quella giudiziale vera e propria. La crisi della coppia non sempre sfocia in una separazione giudiziale, che è quella più lunga e tormentata, in quanto è possibile per i coniugi, con l’aiuto e l’assistenza tecnica di un legale, concordare direttamente le condizioni della separazione consensuale, dall’affidamento dei figli all’assegno per il mantenimento (del coniuge e dei figli); in questo modo, i coniugi evitano le lungaggini di un giudizio lungo e stressante e arrivano in tempi brevi alla separazione.
Dopo la separazione i coniugi possono chiedere il divorzio e, ricorrendone le condizioni, l’annullamento del matrimonio davanti alla giurisdizione ecclesiastica (Sacra Rota).
Separazione Legale
Con la separazione legale i coniugi sospendono soltanto gli effetti del rapporto matrimoniale nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
La separazione può essere legale, sia essa consensuale o giudiziale, o ‘di fatto’; dovuta all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale.
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle (frequenti) condizioni per poter arrivare al divorzio.
Divorzio
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898) viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (in caso di matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano).
Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, quali uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc., sia sul piano patrimoniale.
La cessazione del matrimonio ha effetto dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale.
Solo dopo il divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.
